TAX FREE SHOPPING CON LA E-FATTURA
Dal 1° settembre obbligatoria la fatturazione elettronica
Dal prossimo 1° settembre decorre l’obbligo di emettere le fatture inerenti al Tax free Shopping esclusivamente in modalità elettronica. La nuova modalità di fatturazione permette agli acquirenti domiciliati e residenti in paesi extra UE di ottenere il rimborso o lo sgravio dell’Iva pagata sui beni acquistati, in ragione del fatto che il consumo di tali beni si realizza al di fuori del territorio comunitario.
La fatturazione elettronica obbligatoria per le cessioni di beni a turisti extra UE, che è stata introdotta dall’art. 4-bis del D.L. 193/2016, sarà gestita dal sistema denominato Otello 2.0 realizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Operazioni interessate
La nuova modalità interessa tutte le vendite effettuate nei confronti di soggetti privati, domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, di beni per un importo superiore a 154,94 euro (Iva inclusa) e destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale.
Sono interessate tutte le cessioni di beni a favore del turista extracomunitario che effettua nel territorio nazionale acquisti di alcune tipologie di beni, a determinate condizioni (art. 38-quater del D.P.R. 633/1972), come previsto dal rinnovato dall’art. 4-bis del D.L. 193/2016 e l’emissione della relativa fattura dovrà avvenire in modalità elettronica.
Queste cessioni possono essere effettuate senza pagamento dell’Iva da parte dell’acquirente o con il diritto a richiederne il rimborso. Basta che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori dell’Unione entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale ultima condizione è attestata dall’apposizione del “visto di uscita” sulla fattura emessa dal commerciante.
Non possono, invece, fruire delle disposizioni in questione le cessioni nei confronti di soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, in quanto l’art. 7 del D.M. 24 dicembre 1993 prevede che le stesse siano soggette a Iva.
Acquisti con importi minimi e categorie merceologiche
Sono interessate dall’obbligo della fattura elettronica le cessioni di beni che superino, complessivamente, l’importo minimo di 154,94 euro, mentre sono escluse da tale modalità di emissione della fattura, in quanto non rientranti nella disciplina di cui all’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi (R.M. 11 agosto 1994, n. 453/E).
Il limite minimo si riferisce agli acquisti effettuati presso uno stesso punto vendita e risultanti da un’unica fattura. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 28/1997, tale importo va considerato non più al netto, ma al lordo dell’Iva.
Le categorie merceologiche rilevanti sono, in linea di massima, le seguenti (C.M. n. 145/E/1998):
- abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;
- piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico;
- articoli sportivi;
- oggetti di oreficeria e di gioielleria;
- apparecchi radiotelevisivi ed accessori;
- alimentari;
- giocattoli;
- computer ed accessori;
- strumenti ed accessori musicali;
- apparecchi di telefonia;
- cosmetici;
- accessori per autoveicoli;
- prodotti alcolici e vitivinicoli.
Fatture di vendite Tax free
Il commerciante al dettaglio o il grossista italiano possono riconoscere lo sgravio o il rimborso dell’Iva a favore dell’acquirente extracomunitario con due diverse modalità:
1) cedendo il bene senza applicare l’imposta. Il commerciante deve emettere fattura con indicazione, anche successiva all’emissione, ma prima del visto doganale, degli estremi del passaporto (o di altro documento equipollente); entro quattro mesi deve ottenere l’esemplare della fattura vistato dalla Dogana di uscita dalla UE e, in caso di mancata restituzione, entro un mese procede alla regolarizzazione dell’operazione;
2) chiedendo all’acquirente extra UE il pagamento dell’Iva, con successivo rimborso. Il viaggiatore deve trasportare i beni fuori dall’UE entro tre mesi dalla cessione e restituisce entro il mese successivo, l’esemplare della fattura vistato dalla Dogana di uscita; il dettagliante, al ricevimento dell’esemplare della fattura di vendita vistata, rimborsa l’Iva all’acquirente (accredito su conto corrente, assegno bancario, eccetera) e a sua volta recupera l’imposta emettendo apposita nota di variazione.
Procedura telematica
In caso di utilizzo della procedura telematica, il commerciante emette la fattura e trasmette al sistema il messaggio contenente i relativi dati, mettendo a disposizione del cessionario il documento in formato analogico o elettronico. L’acquirente, successivamente, richiede l’apposizione del visto presso l’Ufficio doganale, il quale, in caso di esito positivo dei controlli, genera il codice di visto digitale per la fattura, che costituisce la prova di uscita dei beni.
Con il protocollo 54088/RU del 22 maggio 2018, l’Agenzia delle Dogane, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, ha definito le modalità (tecniche e operative). Con la nota 54505/RU, le Dogane hanno diramato le istruzioni operative per l’utilizzo del software Otello 2.0, così da consentire una graduale adesione alla nuove modalità e per gestire il periodo transitorio (fatture Tax free emesse fino al 31 agosto 2018 in formato cartaceo), ribadendo che dal 1° dicembre 2018 tutte le operazioni Tax free sono trattate esclusivamente con Otello 2.0, ad eccezione delle fatture emesse da cedenti appartenenti all’Unione europea non stabiliti nel territorio italiano.
Portale Otello
I servizi del portale Otello 2.0. sono fruibili in modalità user to system (utilizzando l’applicativo messo a disposizione dall’Adm) o system to system (ricorrendo ad un software privato). A seconda del sistema prescelto, possono interagire diversi soggetti, ma è comunque prevista la figura del gestore, cioè una persona fisica necessariamente nominata dal cedente, utilizzando il modello autorizzativo unico (Mau).
In caso di ditta individuale, il fornitore può ottenere le autorizzazioni per sé stesso, mentre per le società è necessario che venga nominata una persona fisica. Il gestore, a sua volta, può nominare un intermediario Otello (system to system) o un incaricato Otello (user to system). Con la nota del 21 giugno scorso l’Adm ha reso disponibile un nuovo servizio (“adesione facilitata”), al fine di semplificare l’utilizzo di Otello 2.0. Si procederà, poi, alla generazione e alla trasmissione della fattura Tax free, ottenendo dal sistema:
- un messaggio di risposta contenente il “codice richiesta”, identificativo dell’operazione, che deve essere riportato anche nella copia della fattura rilasciata all’acquirente;
- la registrazione della fattura Tax free.
È possibile, tuttavia, che il portale non registri la fattura, notificando un messaggio contenente il codice di errore; sarà onere del cedente correggerlo e procedere nuovamente alla trasmissione.
Infine, il cessionario, al momento della fuoriuscita delle merci, non richiederà più l’apposizione del timbro, bensì il rilascio del codice di visto digitale generato da Otello 2.0 da parte dell’ufficio doganale o di appositi desk/kiosk (attualmente solo a Malpensa e Fiumicino). Qualora, invece, l’uscita del bene avvenga tramite un altro Stato UE, la prova sarà fornita dalla dogana estera secondo le regole vigenti in tale Paese.
Passaggio dal sistema cartaceo a quello telematico
La coesistenza delle due tipologie sarà possibile fino al 30 novembre 2018, in quanto l’obbligo del formato elettronico scatterà dal 1° settembre e considerato che le fatture cartacee (possibili fino al 31 agosto 2018) possono essere presentate per il visto entro il terzo mese successivo alla data di acquisto, gli acquirenti avranno tempo fino al 30 novembre per l’apposizione del visto nelle modalità ordinarie.
Ciò significa che, dal 1° dicembre 2018, le fatture Tax free dovranno essere gestite esclusivamente in modalità elettronica. Di conseguenza non sarà più consentito l’uso della precedente versione di Otello e il timbro “conalbi” sarà utilizzabile soltanto per le fatture emesse da soggetti passivi UE non stabiliti nel territorio italiano.
In base a una precisazione fornita con nota dell’Agenzia delle Dogane n 114938/2017, i dati delle fatture Tax free trasmessi ad Otello sono automaticamente messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, di modo che da un solo invio è possibile assolvere anche l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture.
09/08/2018